La pistola nel cassetto …una vicenda (rara) che è finita bene. ....
5 Ottobre 2026
La pistola nel cassetto …una vicenda (rara) che è finita bene. ....
La pistola nel cassetto …una vicenda (rara) che è finita bene.
Come si sa le armi vanno tenute pur all’interno delle abitazioni in un apposito robusto armadietto in acciaio chiuso a chiave e la chiave va altrettanto gelosamente tenuta dal proprietario in modo che terzi frequentatori della casa non possano impossessarsene e appropriarsi indebitamente delle armi.
Ciononostante spesso accade che i proprietari di armi tengano la pistola in un comodino per lo più della camera da letto per potersene agevolmente servire in caso di ladri o furti che possano perpetrarsi nelle loro abitazioni.
Il principio di per sé sarebbe anche comprensibile alla luce della opinione comune, in fin dei conti uno a casa propria per quale motivo non può avere la possibilità di tenere le armi a pronto uso qualora di notte si trovi i ladri in casa .
Di fatto però le Prefetture e le Questure sono orientate a ritenere queste modalità di custodia del tutto incaute e tali da poter configurare inaffidabilità dell’utilizzatore di armi con conseguente revoca del porto d’armi e divieto di detenzione armi.
E’ successo però che un TAR recentemente nel 2026 abbia dato ragione al soggetto a cui i ladri, entrando dall’esterno, avevano rubato la pistola posta nel cassetto.
La fattispecie è del tutto specifica in quanto il ricorrente aveva ottenuto un provvedimento di archiviazione dal GIP presso il Tribunale competente per mancanza dell’elemento soggettivo, in buona sostanza, per mancanza di colpa.
Ed è stato proprio il pronunciamento assolutorio del Giudice penale che ha fatto la differenza anche davanti al TAR.
Dice il TAR che …””L’accertamento in sede penale circa la mancanza in capo al ricorrente di ogni profilo di colpevolezza in ordine alla relativa imputazione non può non estendere la sua portata anche in ordine all’accertamento che, in via meramente consequenziale rispetto alla vicenda penale, è stato condotto in sede amministrativa, giacché dimostra che il reato di pericolo non si è perfezionato.””…
Inoltre il TAR ha valorizzato anche un altro aspetto e cioè che …””Risulta tuttavia meritevole di altrettanta considerazione il rilievo che il ricorrente risulta comunque aver posto in essere condotte volte a proteggere l’intrusione di estranei nell’appartamento, e quindi ad evitare la sottrazione dell’arma, come la presenza di sistemi di allarme all’ingresso, di vetri antisfondamento e di avvolgibili con motore elettrico. Si tratta delle misure cautelative che ordinariamente si pongono in essere per evitare l’accesso di estranei all’abitazione, secondo l’ordinaria diligenza, anche se nel caso non risultano esser state sufficienti. …
Quindi ne nascono due principi importanti, il primo che l’archiviazione in sede penale ha il suo peso, il secondo che , per quanto concerne furti di terzi provenienti dall’esterno dell’abitazione, sono importanti le difese attive e passive poste in essere …insomma il malcapitato derubato una volta tanto non è passato dalla parte del torto e si è adeguatamente comportato nonostante il furto subito.
Avv. Alessandro Zocca