24 Luglio 2026
Intelligenza artificiale e diritto d’autore: la nuova tutela sull’estrazione di dati

Cari Lettori,
Torniamo su un altro piccolo tassello in materia di intelligenza artificiale.
L’art. 26 della Legge n. 132 del 2025, al punto 3, prevede una modifica all’art. 171, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Quest’ultima legge riguarda la materia della protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.
La nuova lettera a-ter dell’art. 171
L’art. 26, in materia di intelligenza artificiale, stabilisce che dopo la lettera a-bis venga inserita la nuova lettera a-ter.
Vediamo quindi l’art. 171 con la nuova lettera a-ter.
Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
In particolare, la norma punisce chi:
- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un’opera altrui, oppure ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
- a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
Il richiamo all’art. 70-ter
Un breve richiamo va fatto, innanzitutto, all’art. 70-ter.
Tale disposizione prevede che siano consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi abbiano lecitamente accesso.
È inoltre consentita la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca, ove espressi in nuove opere originali.
Il richiamo all’art. 70-quater
L’art. 70-quater prevede invece che siano consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si abbia legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati.
L’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché dai titolari delle banche dati.
La tutela contro l’estrazione illecita mediante intelligenza artificiale
Con la nuova lettera a-ter, la violazione degli articoli 70-ter e 70-quater è punita anche in caso di riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati, qualora ciò avvenga anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
La norma ha quindi inteso tutelare anche l’estrazione di dati effettuata in violazione della disciplina vigente, quando tale attività venga realizzata mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Cordiali saluti.
Avv. Alessandro Zocca


